Onorevoli Deputati! - Alla fine dello scorso anno è stata approvata, con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la nuova disciplina della previdenza complementare; tale decreto prevede l'entrata in vigore di questa riforma al 1 gennaio 2008.
      Tuttavia, in considerazione della necessità di corrispondere con immediatezza all'eventualità, descritta nel disegno di legge finanziaria per il 2007, di un anticipo dell'entrata in vigore del sistema a partire dal 1 gennaio 2007, è urgente l'emanazione di norme procedurali atte a far sviluppare in modo coerente il cosiddetto «secondo pilastro» previdenziale fin dall'inizio del prossimo anno. Senza l'emanazione delle predette norme procedurali sarebbe impossibile garantire un livello di funzionalità adeguata al complesso dei meccanismi di cui si compone il sistema della previdenza complementare.
      L'intervento è contenuto nell'articolo 1, che contiene le necessarie modifiche da apportare all'articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie) del citato decreto legislativo n. 252 del 2005. In particolare, al comma 1, sono disposti:

          alle lettere a) e b), la definizione dei termini entro i quali i fondi pensione devono procedere ai necessari adeguamenti previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, affinché possano raccogliere

 

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nuove adesioni a far tempo dal 1 gennaio 2007. Entro il 31 dicembre 2006, pertanto, tutti i fondi pensione devono aggiornare i propri statuti e regolamenti, mentre le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono prevedere la costituzione del patrimonio autonomo e separato entro il 31 marzo 2007, e applicheranno le disposizioni in materia di responsabile del fondo a decorrere dal 1o luglio 2007. Per i fondi pensione aperti, la data del 1 luglio vale sia per l'applicazione delle norme in materia di responsabile del fondo sia per quelle concernenti l'organismo di sorveglianza;

          alla lettera c), alcune importanti norme procedurali garantiscono, anche in presenza dell'anticipo dell'esecutività della riforma, un ordinato processo di avvio. Pertanto:

              alla forma pensionistica complementare che ha provveduto agli adeguamenti richiesti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, è consentito, previa comunicazione alla COVIP, ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR;

              l'autorizzazione o approvazione dei predetti adeguamenti è rilasciata da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso, entro il 30 giugno 2007;

              l'effettivo afflusso verso i fondi pensione del TFR e dei contributi relativi alle nuovi adesioni alla previdenza complementare avviene a decorrere dal 1 luglio 2007, anche in riferimento alle adesioni avvenute tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2007;

              ad ulteriore tutela del nuovo aderente, qualora la COVIP riscontrasse elementi che impediscano il rilascio delle prescritte approvazioni o autorizzazioni entro il 30 giugno 2007, all'aderente medesimo è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni.

      Da ultimo, all'articolo 2, al fine di semplificare gli adempimenti e l'operato della COVIP, ne viene confermata l'attuale denominazione di «Commissione di vigilanza sui fondi pensione», evitando, con la prossima entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005, il mutamento del nome in «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari».
      Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri per la finanza pubblica in quanto incide meramente su attività procedurali che riguardano i fondi pensione.